La seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 16202/2007, ha accolto il ricorso di un condominio contro una cooperativa edilizia che, nel corso di lavori di ristrutturazione di un’antica corte colonica, aveva gravemente danneggiato le parti comuni dell’edificio condominiale. La cooperativa si era difesa sostenendo che i lavori di ristrutturazione che avevano determinato i danni erano stati affidati ad un’impresa terza e, pertanto non le potevano essere imputati. corte ha chiarito che la cooperativa edilizia, mantenendo un potere di coordinamento nella realizzazione di un fabbricato, è responsabile dei difetti arrecati a terzi anche se la costruzione è stata appaltata ad un’impresa esterna.
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