I contratti di solidarietà verificati dal libro unico

Pubblicato il 17 giugno 2009

La domanda per chiedere il contributo Inps, ad integrazione dello stipendio, dei contratti di solidarietà deve essere inviata alla Direzione provinciale del Lavoro competente rispetto alla sede legale dell’impresa, nel caso in cui si tratti di aziende con unità produttive distribuite in diverse province.

Ai fini dello sveltimento dei controlli, nella domanda dovrà essere riportata l’indicazione del professionista o del centro che tiene il libro unico del lavoro (nel caso non lo faccia direttamente l’azienda), così da verificare le ore di riduzione e le presenze dei lavoratori in “solidarietà”.

Queste sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare prot.25/segr/8781 del ministero del Lavoro, che rappresenta una sorta di vademecum per gli accertamenti ispettivi riguardanti alcune tipologie di contratti di solidarietà. La normativa attuale ha rivisto l’iniziale formulazione di contratto di solidarietà, ampliando la platea dei fruitori così come previsto dall’articolo 19 del Dl 185/08. Il contratto di solidarietà difensivo prevede una riduzione di orario generalizzata per garantire i livelli occupazionali, a tutte le aziende che operano in ambito Cigs. Possono essere coinvolti i lavoratori assunti prima dell’apertura della procedura, ma sono esclusi i dirigenti. È previsto un contributo, pari al 50% della retribuzione persa dai lavoratori, suddiviso in egual misura tra datore e dipendenti, per due anni. Il pagamento è di competenza dell’Inps, in rate trimestrali, e richiede la verifica della Dpl. La circolare del lavoro ricorda che la domanda deve essere accompagnata dall’accordo sindacale, dalla scheda con i dati strutturali dell’impresa e dall’elenco delle persone coinvolte nei contratti di solidarietà. Il contributo a carico dell’inps viene calcolato prendendo in considerazione tutti gli elementi retributivi che hanno il carattere della stabilità e della continuità (paga base, contingenza, gli scatti, i superminimi); mentre vanno esclusi gli elementi corrisposti occasionalmente e le prestazioni che non hanno natura retributiva. La circolare ricorda, inoltre, che le ferie maturate prima della riduzione dell’orario di lavoro, ma fruite durante il contratto di solidarietà, vengono quantificate sulla base della retribuzione piena. Le festività infrasettimanali, invece, non devono incidere sulle ora di riduzione.

Ieri, l’Inps ha rilasciato la circolare n. 82, con la quale si precisa che in caso di malattia precedente alla Cig prevale quest’ultima se l’intero reparto del lavoratore ha sospeso l’attività.

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