I conti irregolari giustificano i controlli induttivi

Pubblicato il 12 dicembre 2008 Con la sentenza n. 28795/2008 depositata in data 4 dicembre 2008, la Corte di cassazione rilascia alcune precisazioni in merito alle movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente, affermando che in questi casi vanno assunte come ricavi le operazioni sia attive che passive “senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi, essendo a carico del contribuente l’onere di provare eventuali specifici costi deducibili”. La sentenza aveva ad oggetto il caso di un accertamento di tipo induttivo a carico di un professionista, sottoposto a procedimento penale in relazione ad alcune attività illecite. Dato che i giudici di merito hanno ritenuto che non è stato provato che gli introiti del contribuente derivassero da attività illecite, si precisa che è esperibile anche nei confronti di un professionista l’accertamento induttivo, basato su presunzioni semplici, anche sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando vi sono gravi irregolarità contabili (articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973). La rettifica può basarsi anche sulle presunzioni legali relative, in relazione alle movimentazioni bancarie non giustificate da parte del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, n.2) del citato Dpr 600/1973.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy