Secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, alla fine di ogni anno, la quota di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si prende in considerazione l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat (senza tabacchi lavorati). L’indice Istat per gennaio è pari a 128,5, in aumento rispetto al valore di 128,4 rilevato a dicembre 2006. Sulla base di questo indice, a gennaio 2007 il coefficiente di rivalutazione del Tfr è pari a 0,183411. In caso di corresponsione di un’anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’operazione viene effettuata. Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.
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