I coniugi in comunione non sono due distinti partecipanti alla divisione
Pubblicato il 03 febbraio 2010
Nella sentenza n.
05/01/10 depositata il 7 gennaio 2010 la Ctp di Perugia, interviene in merito ad una divisione di immobili tra una coppia di coniugi (in comunione legale) e un terzo co-proprietario. Nello specifico, si trattava di fornire delucidazioni sul calcolo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. I giudici della Ctp spiegano che la comunione legale fra coniugi è una comunione pro-indiviso, una forma di comproprietà con condivisione dei diritti sullo stesso bene in quote ideali e indefinite dell'intero bene pertanto, ad ogni coniuge non appartiene una parte fisica del bene e il contratto tra i coniugi ed il co-proprietario si configura “
come uno stralcio divisionale e non come una divisione di tutti i beni con attribuzione a ciascuno di una quota reale e fisicamente definita”.
Alla luce di quanto detto, i coniugi non possono essere ritenuti due distinti partecipanti alla divisione: l'imposizione gravante sull'operazione non può riguardare tre soggetti come nel caso di una divisione ordinaria. Ne consegue che le imposte in oggetto non vanno calcolate sull'intero valore degli immobili, ma solo sul valore dei beni assegnati a quest'ultimo, essendo cessata la proprietà solo per uno dei condividenti.