La risoluzione n. 93 dello scorso 10 maggio, risponde all’istanza d’interpello di una società di diritto italiano partecipata al 50,01% da una società con residenza fiscale in Svizzera e al 49,99% da una società americana. In particolare la società di diritto italiano aveva richiesto il parere dell’Agenzia in merito all’applicabilità dell’accordo tra europea e la Confederazione svizzera che esime dall’assoggettare i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri al regime fiscale nello Stato di origine. Riguardo i dividendi distribuiti alla società elvetica, la società madre è sottomessa sia all’imposta federale che a quella cantonale e comunale mentre, per la distribuzione dei dividendi alla società americana, in riferimento alla Convenzione tra Italia e Usa contro le doppie imposizioni delle imposte sul reddito e patrimonio, sono state applicate le relative ritenute.
In conseguenza di ciò l’Agenzia sostiene che, posseduti i requisiti necessari, l’accordo è applicabile solo nel caso in cui la società elvetica non ha usufruito di alcuna esenzione d’imposta comprovata dall’idonea documentazione.
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