I codici per la rimessione in bonis
Pubblicato il 12 maggio 2012
L'articolo 2, comma 1, del DL n.
16, del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
44, del 26 aprile 2012, concede la possibilità di accedere a benefici di natura fiscale o a regimi fiscali opzionali anche a chi non ha provveduto tempestivamente “
all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale”, previo versamento di sanzioni da versare con il modello F24.
Con la
risoluzione n. 46 dell'11 maggio 2012, l'Agenzia delle entrate ha istituito seguenti i codici tributo per la rimessione in bonis:
- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille”;
- “8116” denominato “Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, del dl n.16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS”.
I codici vanno riportati nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento”, nel formato AAAA, l'anno per cui si effettua il versamento.