I casi di esonero oggettivo spiegati dalla 45/E/2010
Pubblicato il 15 settembre 2010
La recentissima circolare 45/E/2010 interviene a chiarire incertezze che da tempo era state sollevate sui soggetti non obbligati alla compilazione dell’RW. Nella circolare sono descritti i casi di esonero soggettivo e oggettivo.
Più specificatamente si stabilisce che non è da compilare il quadro RW nel caso di tre distinte fattispecie di esonero oggettivo:
- per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per i depositi e i conti correnti intrattenuti all’estero.
La condizione è che i redditi di natura finanziaria siano riscossi mediante un intermediario residente, anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta).
Pertanto, sussiste l’esonero in caso di:
- polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente;
- conti correnti all’estero, se il contribuente dà disposizione alla banca estera di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero;
- azioni assegnate per effetto di piani di stock option, se le azioni siano affidate in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario finanziario residente, anche con riguardo ai diritti di opzione dal momento in cui sono esercitabili, se questi possano formare oggetto dei predetti rapporti con l’intermediario (come avviene nel caso in cui i diritti sono cedibili);
- somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo
pilastro svizzero”, e alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali.
Si ricorda che i contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel 2009 non devono compilare l’RW relativamente ai redditi per l’anno 2009 e, nei casi di attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, anche quello relativo ai redditi per l’anno 2010.