Ai fini delle imposte dirette, l’attività di allevamento di cani rientra nel reddito agrario, lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 del 13 giugno 2006. Infatti, per effetto dell’inserimento di questa categoria di animali nel Dm 20 aprile decorrere dal periodo d’imposta 2005, il reddito derivante dall’allevamento dei cani, in presenza di impresa che possieda il terreno sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario, è incluso nel reddito agrario. Nel caso in cui l’attività di allevamento viene svolta da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, essa può rientrare nel reddito agrario se svolta entro il limite dell’articolo 32, comma 2, lettera b) del Tuir, oppure in base a coefficienti per gli animali allevati in eccedenza, o con le regole del reddito d’impresa su opzione del contribuente o, ancora, in caso di allevamento senza terra. La scelta si effettua compilando il quadro di dichiarazione dei redditi relativo al reddito di impresa e non è vincolante per i periodi d’imposta successivi. La circolare, inoltre, ricorda che nel computo dei cani allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita, diversamente da quanto previsto per gli altri animali. Nessuna indicazione viene, invece, fornita sulla tenuta del libro di carico e scarico degli animali allevati, scrittura propedeutica alla determinazione forfettaria del reddito, ma che per il 2005 non può essere stata tenuta in quanto gli allevatori di cani non sapevano di rientrare nell’attività di allevamento ai fini delle imposte dirette.
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