Al fine della determinazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr, si considera l'indice Istat dei prezzi al consumo. Per il mese di marzo l'indice è pari al 129,0 quindi di conseguenza il coefficiente di rivalutazione corrisponde a 0,725467. In caso di corresponsione di un anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui si effettua l'operazione; per il resto dell'anno si applica l'aumento solo sulla quota al netto dell'anticipazione, che resta al datore di lavoro. Non deve essere rivalutata la quota del Tfr versata dal lavoratore ai Fondi di previdenza complementare.
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