I 30 giorni di assenza per cure dell'invalido sono a carico dell'azienda
Pubblicato il 09 marzo 2013
Due i quesiti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ai quali il Ministero del lavoro risponde con
interpello n. 10, dell'8 marzo 2013: con il primo si chiede se l'indennità prevista in caso di fruizione del congedo per cure riconosciuto ai lavoratori mutilati ed invalidi civili debba essere posta a carico del datore di lavoro o dell'Inps, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia; con il secondo si chiede di conoscere se le giornate di assenza dal lavoro per la fruizione frazionata dei permessi possano essere considerate come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.
Il Ministero chiarisce che quanto previsto dal D.Lgs n.
119/2011 afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell'indennità, la quale continua comunque ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall'Istituto previdenziale. Per quanto concerne il secondo quesito, la fruizione frazionata dei permessi può essere intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.