Assonime ha rilasciato una corposa circolare, la n. 67 del 31 ottobre, in cui illustra le novità della norma sulle holding esterovestite, introdotta dal Dl 223/06, semplificando le modalità con cui il contribuente può fornire la prova contraria. Nel testo, infatti, si legge che le holding estere possono disapplicare la presunzione di residenza italiana dimostrando l’esistenza di un’altra attività effettiva, svolta oltrefrontiera. Vengono, quindi, ribaditi i due casi in cui scatta la presunzione di residenza fiscale italiana delle società estere. La posizione di Assonime si scontra con quella del Fisco, che nel caso in oggetto ribadisce che sia il controllo attivo che quello passivo dovrebbero sussistere alla data di chiusura dell’esercizio del soggetto estero.
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