Ha diritto al rimborso chi, avendo pagato prima, non ha fruito dell’agevolazione alluvionati del 1994
Pubblicato il 12 aprile 2010
Nella sentenza
15/1/10 della Ctr Piemonte è chiarito che l’agevolazione per gli alluvionati del 1994, contenuta nella legge 350/03 - che estende a tali contribuenti il beneficio della legge 289/02 – consistente nella definizione automatica dei debiti tributari e contributivi mediante pagamento di una sostitutiva del 10% del dovuto a titolo di capitale, mantiene il diritto, su richiesta, al rimborso dell’eccedenza del 90% nel caso gli aventi diritto abbiano pagato prima l’intero importo.
I giudici spiegano che il divieto del rimborso del pagamento avvenuto prima della definizione automatica è disposto verso coloro che hanno usufruito del condono (di portata generale) ex articolo 9, comma 1 della legge 289/02; mentre, non vale nel caso dell’agevolazione contenuta nell’articolo 17 della stessa legge (di portata speciale e limitata agli alluvionati del 1994).