Guidelines Cndcec sull'adeguata verifica della clientela
Pubblicato il 28 luglio 2011
In materia di adeguata verifica della clientela, la Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha pubblicato il documento “
Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l’adeguata verifica della clientela”.
In PREMESSA, viene ricordato come gli articoli 16 e ss. del decreto legislativo n. 231 del 2007, come recentemente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 151 del 2009, (decreto correttivo), pongano in capo ai professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, che integrano e sostituiscono i precedenti obblighi di identificazione.
Per l’esecuzione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può emanare disposizioni attuative con proprio decreto.
Ebbene, considerato che l’emanazione di disposizioni attuative è prevista dal legislatore come una facoltà, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) fornisce ai propri iscritti procedure di ausilio per l’espletamento di tali obblighi, poiché l’assenza di procedure operative rende estremamente difficoltoso l’adempimento
de quo. Lo stesso approccio basato sul rischio, che è il criterio al quale deve essere improntata la nuova procedura di identificazione, è disciplinato in modo piuttosto generico, sì che la sua concreta applicazione non può prescindere da indicazioni maggiormente precise. In tal senso, l’emanazione delle
guidelines può garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.
Il testo, in versione PDF, consta di 63 pagine. Riferiamo qui le novità principali, invitando alla lettura integrale del documento, che chiaramente tiene conto degli intervenuti aggiornamenti di legislazione e prassi:
per incarichi che riguardino la mediazione non è necessaria l'adeguata verifica, neppure la registrazione; lo divengono per i sindaci-revisori, per i quali tuttavia viene prevista una adeguata verifica «parziale»;
gli obblighi di registrazione non riguardano il «Titolare effettivo», che tuttavia dovrà sempre essere evidenziato dai clienti dello studio;
ove la società fiduciaria abbia matrice bancaria, è spiegato che non vi è alcun obbligo di identificare essa ed i fiducianti.