Il ministero del Lavoro rispondendo a due interpelli chiarisce il significato di alcuni termini posti dal decreto legislativo n. 151/2001 in materia di tutela della maternità e della paternità. In particolare, si chiarisce in quali casi il citato Ministero ha la potestà di disporre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza (articolo 17, comma 151/01). Inoltre, con la nota di giovedì 1° giugno, il Ministero specifica i termini per la richiesta di congedo straordinario che può essere fatto dalla lavoratrice madre o, in alternativa, dal padre – per un periodo non superiore a due anni – per assistere il figlio portatore di handicap definito grave ai sensi del comma 3, articolo 3, della legge n. 104/1992. La richiesta di congedo deve essere presentata all’Inps antecedentemente alla fruizione del congedo o, al massimo, entro la data di inizio dello stesso.
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