Gli uffici possono rinviare i termini

Pubblicato il 28 febbraio 2009 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 56 del 27 febbraio, afferma che non è in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione la norma che consente all’Amministrazione finanziaria di prorogare i termini di decadenza degli atti processuali per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari. La Consulta sostiene che la proroga del termine che riguarda un atto processuale, non lede né il principio del contraddittorio né il diritto di difesa del contribuente, in quanto esso costituisce la conseguenza di un atto dell’amministrazione puramente ricognitivo e opera a favore sia dei contribuenti che del Fisco. Dunque, il cittadino può sempre richiedere un controllo giudiziale sulla legittimità del decreto di proroga, per ottenerne l’annullamento oppure la disapplicazione da parte del giudice. La Corte, con la sentenza in oggetto, si pronuncia sui dubbi di costituzionalità sollevati dalla Cassazione sugli articoli 1 e 2 della legge n. 592/85, che consentono al direttore regionale dell’Amministrazione finanziaria di prorogare, a favore della stessa Amministrazione, anche i termini per proporre impugnazione contro le sentenze del giudice tributario. La Cassazione aveva dubitato per il fatto che la norma è disposta da un soggetto che è istituzionalmente parte del processo.
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