Gli “studi” sul filo della prova

Pubblicato il 12 maggio 2007

Negli accertamenti da studi di settore, primo tra i problemi da affrontare è stabilire se essi rappresentino una presunzione semplice o legale, in quanto se Gerico rappresentasse una presunzione legale, il contribuente potrebbe solo fornire la prova contraria alla presunzione fissata dal legislatore; nel caso in cui, viceversa, si trattasse di presunzione semplice, necessiterebbero altresì i caratteri di gravità, precisione e concordanza che l’articolo .c. richiede. Occorre rammentare, però, che per anche un unico elemento presuntivo, purché particolarmente grave, può determinare la gravità e la precisione richieste per qualificare le presunzioni semplici. La norma di riferimento per gli studi – l’articolo 62-sexies del Dl 331/1993 – dispone che gli accertamenti di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73 “possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi ... dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”. Sull’inquadramento della presunzione, la linea seguita dall’Amministrazione finanziaria (circolare n. 11/E/2007) è che Gerico rivesta valenza di presunzione semplice. Ma, sempre per l’Agenzia, gli studi rappresenterebbero quell’elemento presuntivo particolarmente grave da giustificare da solo l’accertamento.

 

Occorre rimarcare che l'adeguamento dei ricavi per il rispetto del valore puntuale congruo che Gerico segnala non potrà essere considerato ricavo a tutti gli effetti per le società di comodo. I proventi esentati da tassazione in forza di disposizioni legislative riducono, afferma la circolare delle Entrate numero 25/E del 4 maggio, l'ammontare del reddito minimo da società di comodo, per cui una società non operativa con un reddito imponibile pari a 100 e un reddito minimo pari a 150 non dovrà eseguire adeguamenti se può dimostrare, ad esempio, proventi esenti da Pex per 60.  Stessa logica dovrebbe riguardare le società che detengono immobili abitativi di interesse storico, legittimate a dichiarare la rendita minore della zona censuaria anziché il canone effettivamente percepito.

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