Gli studi professionali guadagnano le agevolazioni del contratto di solidarietà

Pubblicato il 10 agosto 2011 Come per le liste di mobilità (interpello 10/2011), diventa accessibile per i dipendenti degli studi professionali il contratto di solidarietà di tipo “B” (per imprese che non rientrano nel regime di Cigs).

A spiegarlo è il ministero del Lavoro con la risposta del 9 agosto 2011 all’interpello n. 33/2011.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro chiedeva se il contributo, ex articolo 5, comma 5, L. n. 236/1993, “alle imprese (…) che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà” potesse essere esteso agli studi professionali.

La risposta affermativa del Ministero è dovuta ad una lettura europeizzata della legge in oggetto. Infatti, anche se la legge fa riferimento alle imprese, il concetto di imprenditore non esiste in ambito europeo, in cui si parla piuttosto di “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato” (Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 - causa C/32/02), pertanto la parola “imprenditore” deve essere intesa come “datore di lavoro”.
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