Gli studi di settore alla resa dei conti

Pubblicato il 18 ottobre 2006

La scadenza da rispettare per i contribuenti di Unico 2006 soggetti agli studi di settore che intendono eseguire l’adeguamento alle entrate presunte dagli studi stessi, se quelle contabili sono inferiori, è il prossimo 31 ottobre. Ora, l’adeguamento non è un obbligo, ma espone agli accertamenti fiscali. Il versamento delle maggiori imposte dovute avviene attraverso i codici tributo istituiti con le risoluzioni 104 e 108 delle Entrate, rispettivamente emanate in date 19 e 28 settembre 2006. I codici istituiti dalla prima sono:

- 4727: “Irpef adeguamento studi di settore”;

- 2119: “Ires adeguamento studi di settore”;

- 3811: “Irap adeguamento studi di settore".

L’adeguamento ai fini Iva richiede il codice tributo 6494.

I codici istituiti dalla seconda sono:

- 3824, per l’addizionale regionale;

- 3842, per l’addizionale comunale.

Dall’abrogazione dell’articolo 10, commi 2 e 3, della Legge 146/1998 - disposta dall’articolo 37, commi 2 e 3, del Dl 223/2006 ed applicabile ai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare - deriva la previsione dell’applicazione generalizzata dell’accertamento sulla base degli studi di settore verso i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato.

Di conseguenza, per sottoporre ad accertamento i contribuenti, anche se in contabilità ordinaria, è sufficiente che non risultino congrui per una sola annualità rispetto agli studi. Per tale ragione, l’adeguamento agli studi dei contribuenti con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare potrà essere eseguito già con riferimento all’anno sede di Unico 2006, da presentare in via telematica alla fine del mese.

Le sanzioni per l’errata indicazione, in dichiarazione dei redditi, dei dati sugli studi, vengono inasprite dal disegno di legge Finanziaria 2007, con l’intento di colpire il comportamento dei contribuenti che li falsano per apparire congrui rispetto a Gerico. Ad oggi, la sanzione per omessa od irregolare compilazione va da 2.065 euro. Ma, di fronte all’errata indicazione che cela una posizione di non congruità, il contribuente incorre nella violazione di infedele dichiarazione, che va dal 100% al 200% dell’imposta.

Per i professionisti destinatari degli studi, infine, potrebbe addirittura rivelarsi una protezione illusoria lo “schermo” rappresentato dal regime di monitoraggio, che finora ha impedito al Fisco di emettere accertamenti in base al responso di Gerico. Per saperlo occorrerà attendere l’approvazione – entro marzo 2007 - della versione definitiva di ciascuno studio.        

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