Gli interessi dopo 121 giorni dall’istanza

Pubblicato il 29 gennaio 2008

Con il messaggio 2093/2008, l’Inps ha precisato che anche per le prestazioni di invalidità civile, il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuta, ha origine dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. L’Istituto ha richiamato l’articolo 1, comma 783, della legge 296/2006 che, in tema di decorrenza degli interessi legali, ha modificato il “dies a quo” computabile per il decorso dei 120 giorni per la corresponsione degli oneri accessori sulle competenze liquidate dall’Inps a titolo di prestazioni previdenziali.

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