Gli Enti di previdenza hanno l’ultima parola sul Durc

Pubblicato il 28 settembre 2009 Con sentenza n. 4273/2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato, in merito al rilascio del Durc, come intento del Legislatore sia l’esclusione dalla contrattazione con le amministrazioni delle imprese che non siano corrette, dunque regolari, relativamente agli obblighi previdenziali indipendentemente dall’importo del contributo dovuto. La sentenza è stata riportata dal ministero del Lavoro nella risposta all’interpello 64/2009 in cui si spiega che la stazione appaltante pubblica deve limitarsi ad “acquisire” dagli Enti previdenziali – ex art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, conv. dalla L. n. 2/2009 – la certificazione di regolarità contributiva, senza esprimere alcun giudizio sulla gravità o meno delle violazioni.

Altro recente chiarimento in materia di Durc è fornito dall’interpello 58/2009 che entra nel merito del distacco lecito nell’ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. Si chiarisce che il lavoratore distaccato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della stessa, ma il suo rapporto di lavoro continua ad essere con l’impresa distaccante, estranea all’appalto sotto ogni profilo, alla quale non può essere richiesto il Durc.
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