L’Inps ha prodotto ieri il messaggio n. 24694 in cui ha affrontato il caso particolare di lavoratori licenziati da imprese edili o affini che sono, di fatto, in possesso sia dei requisiti per l’indennità ordinaria di disoccupazione, sia di quelli per l’indennità speciale per l’edilizia. Tale categoria dovrà, al momento della presentazione della domanda all’Istituto, fare una scelta tra l’indennità ordinaria o quella speciale con la possibilità, al termine dei 90 giorni, di utilizzare il periodo residuo di indennità ordinaria.
A tal proposito nell’articolo si spiega che il trattamento speciale per l’edilizia è più conveniente per i lavoratori che hanno la retribuzione lorda mensile di riferimento inferiore a 909,42 euro. È da considerare, comunque, che dal 1° gennaio 2001 la disoccupazione speciale, al contrario della ordinaria, dà diritto ad una contribuzione figurativa valida sia ai fini della misura e del conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia che ai fini del diritto al trattamento di anzianità.
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