Le Sezioni unite della corte di Cassazione, nella pronuncia n. 16293 dello scorso 20 marzo, hanno sciolto un dubbio interpretativo e procedurale relativo alla impugnabilità degli avvisi sentenziando che è impugnabile di fronte al giudice tributario ogni atto con cui l’ente impositore informa il cliente della pretesa tributaria definita, a prescindere che venga definito dal soggetto emittente, avviso bonario di pagamento e che apporti l’indicazione dell’impossibilità di presentare ricorso verso lo stesso.
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