Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con il parere n. 22 del 25 luglio 2006, classifica come inammissibili gli interpelli presentati dopo l’avvio di una attività di controllo eseguita dagli uffici dell’agenzia delle Entrate con atti istruttori di rilevanza esterna (come le verifiche e i questionari). L’Istituto d’interpello (articolo 21, comma 9, legge 413/91) ha natura preventiva quindi il procedimento è impedito quando sia già iniziato l’accertamento o sia stata già avviata l’attività di controllo tramite atti istruttori di rilevanza esterna per non ostacolare il lavoro della polizia tributaria.
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