La Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009, ha rigettato, ritenendolo inammissibile, il ricorso presentato da una società contro il sequestro disposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti di alcuni suoi veicoli e autovelox che erano stati posti, per rilevare infrazioni al codice della strada, senza essere segnalati con chiarezza e in anticipo. Per l'accusa, che contestava il reato di truffa, la società si era accordata con i comuni calabresi per aumentare il gettito delle casse dell'ente locale. I giudici di legittimità, ritenendo legittimo il sequestro degli apparecchi, hanno spiegato che l'uso degli stessi non deve essere scorretto e con intenti repressivi ma finalizzato alla prevenzione degli incidenti. Inoltre, ai sensi della circolare del ministero dell'interno, la segnalazione deve essere posta almeno 400 metri prima del punto di collocamento dell'autovelox.
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