A due giorni dalla relativa approvazione, il Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, per entrare in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione (7 ottobre).
Il Decreto-legge n. 115 del 5 ottobre 2018, introduce, in primo luogo, modifiche al Codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al Decreto legislativo n. 104/2010.
Tra queste, si segnala la devoluzione, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.
Controversie, peraltro, che vengono espressamente devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Per questi giudizi viene, inoltre, sancita l’applicazione del rito abbreviato comune di cui all’articolo 119 Cpa.
E’ previsto, a seguire, che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si possa avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il DL prescrive, infine, che le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti indicati, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Decorso tale termine - viene sancito – “la domanda non è più proponibile”.
Entro questo stesso termine possono essere impugnate, in sede giurisdizionale, le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate prima dell'entrata in vigore del decreto se sono ancora pendenti i termini di impugnazione.
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