Giusta causa e proporzionalità della sanzione non automatici. Giudice di merito demandato al giudizio di fatto

Pubblicato il 03 novembre 2011 Il Legislatore, per adeguare le norme alla realtà da disciplinare, che è articolata e che muta nel tempo, configura la “giusta causa di licenziamento” e la “proporzionalità tra infrazione e sanzione disciplinare” con disposizioni ascrivibili alla tipologia delle “clausole generali”, di contenuto limitato e delineanti un modulo del tutto generico, che, perciò, richiede di essere specificato in sede interpretativa, valorizzando tanto i fattori esterni riconducibili alla coscienza generale, quanto i principi che la disposizione stessa richiama.
 
Le necessarie specificazioni del parametro normativo di cui sopra si parla, hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge.

Questo principio, espresso dalla Corte di Cassazione - sentenza n. 22129, del 25 ottobre 2011 – suggerisce che il licenziamento per giusta causa debba sempre essere corroborato da un ragionamento sulla proporzionalità tra infrazione e sanzione che giustifichi la graduazione della pena. Non è sufficiente il mero richiamo - ad opera del giudice di merito, che è demandato ad un giudizio di fatto - alla sussistenza di una trasgressione al codice disciplinare. 

Trionfa il cassiere di un supermercato, licenziato per aver accreditato sulla propria fidelity card i punti della spesa accumulati dai clienti del grande magazzino.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy