Giurisdizione tributaria sui rimborsi Iva anche se non avanzati dal titolare del credito

Pubblicato il 13 luglio 2010 Con sentenza n. 16281 del 12 luglio 2010, le Sezioni unite della Cassazione hanno attribuito la giurisdizione delle liti sui rimborsi Iva alle Commissioni tributarie.

Ciò vale anche se la domanda non è presentata dal soggetto passivo, ma dal cessionario del bene o dal committente del servizio.

In particolare, la sentenza riguardava il rifiuto della domanda di rimborso avanzata dalla Banca, delegata al versamento da una sua cliente, all’Amministrazione finanziaria per somme indebitamente versate per l’imposta in oggetto. Il principio è che in materia di crediti Iva la giurisdizione è tributaria, poiché quello che rileva non è il soggetto titolare del credito (nel caso una banca, dunque un privato), ma l’oggetto della domanda.
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