La Corte costituzionale, con sentenza n. 400 di ieri, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 34, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'articolo 521 c.p.p. Di conseguenza, d'ora in avanti, qualora il gup abbia rimesso, in una precedente udienza a carico dello stesso imputato, gli atti alla procura ritenendo il fatto diverso dall'imputazione formulata, non potrà più pronunciarsi su quel caso.
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