Il 12 giugno 2024 Assogiocattoli e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil hanno rinnovato il Ccnl Giocattoli industria 30 giugno 2021 (vai al testo del rinnovo)
Minimi retributivi
Le Parti hanno definito i nuovi minimi contrattuali da giugno 2024.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Entro il 31 dicembre 2024 i lavoratori inquadrati al 1° livello saranno inquadrati al 2° livello.
Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
L'importo dell'E.G.R. viene elevato ad € 300,00.
Dal 1° gennaio 2026 il contributo a carico dell’azienda viene elevato dello 0,30%.
Dal 1° gennaio 2026 il contributo a carico dell'impresa è elevato ad € 15 mensili.
Da gennaio 2025 è previsto inoltre un ulteriore contributo di € 2,00 a carico delle imprese.
Flessibilità orario settimanale
Dal 1° gennaio 2025 le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
Lavoro a turni
Dal 1° gennaio 2025 la maggiorazione per le ore di effettiva prestazione a turni verrà elevata al 2,2% della retribuzione di fatto.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Sono esclusi dal computo del periodo di comporto i periodi necessari ad effettuare terapie salvavita nonché i periodi di assenza legati a malattie degenerative.
Congedi parentali
A neomamme e neopapà che ne faranno richiesta verranno concesse le seguenti agevolazioni:
I periodi di congedo parentale fruiti dai dipendenti con figli di età inferiore ai 6 anni saranno indennizzati all’80% della retribuzione spettante, fino al limite di 2 mesi. Il secondo mese viene indennizzato all’80% anche per gli anni successivi al 2024.
I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso nella casa (nel caso di adozione o affidamento), rimangono remunerati al 30%, fino al limite di 9 mesi, comprensivi dei 2 mesi remunerati all’80%.
I restanti periodi di congedo parentali non sono retribuiti fino al raggiungimento del limite di 10 o 11 mesi (se il padre esercita il diritto di astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Apprendistato professionalizzante
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 2 a 3 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere fino a 3 apprendisti.
Contratto a tempo determinato
Il contratto a termine, non in somministrazione, può avere una durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti 24 mesi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
Rapporti a tempo parziale
Le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato.
Lavoro agile
Con l'accordo viene introdotta la disciplina del lavoro agile.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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