Gestione separata Inps, contribuzione figurativa per i periodi di astensione per maternità/paternità

Pubblicato il 14 maggio 2010 La contribuzione figurativa spettante per i periodi di astensione dal lavoro a lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata - ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/95 - con riferimento ai casi di congedo di maternità e paternità, è al centro dei chiarimenti offerti dall’Inps con la circolare 64 del 13 maggio 2010.

Il calcolo della contribuzione figurativa segue il principio dettato dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155:

- il valore dei contributi figurativi dovrà essere calcolato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto;

- se nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore da accreditare al periodo figurativo sarà computato sulle retribuzioni dell’anno solare immediatamente precedente.

Durante tale periodo, dunque, a lavoratori/lavoratrici a progetto spetta la contribuzione figurativa in tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato) o congedo di paternità, in misura pari alla “retribuzione” media desunta dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata nell'anno solare interessato dall'evento.
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