L’Inps, con il messaggio n. 15451/2007, ha precisato che l’esistenza di vincoli di parentela o affinità tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro e il conseguente obbligo assicurativo, purché il rapporto di lavoro sia provato. L’Inps dovrà effettuare l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro, anche se la legge 1403/71 non chiarisce i mezzi di prova, che possono essere solo successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro. Nei casi di rapporti tra parenti ed affini può essere ritenuta indicativa dell’effettività del rapporto di lavoro la lettera di assunzione corredata dalla busta paga. Per l’Inps assume rilevanza come “indicatore di regolarità” la correttezza contributiva, specie per rapporti riguardanti i lavoratori immigrati.
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