Gerico misura l’operatività
Pubblicato il 29 aprile 2008
Come più volte ricordato la Finanziaria 2008 ha introdotto nuove condizioni di esonero dalla disciplina delle società di comodo, che si qualificano a partire dal periodo d’imposta al 31 dicembre 2007. Al loro verificarsi i contribuenti non sono tenuti a presentare l’interpello per la disapplicazione della normativa antielusiva, potendo ugualmente usufruire delle procedure agevolate di liquidazione o di trasformazione in società di persone. L’articolo 1, comma 128 della legge n. 244/2007 annovera tra le nuove e più concrete cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo quella per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Tale congruità e coerenza possono essere verificate solo grazie alla nuova versione di Gerico 2008, resa disponibile pochi giorni fa dall’agenzia delle Entrate. Lo scopo è quello di riattribuire alla disciplina delle società di comodo il suo originario intento di essere una norma antielusiva, piuttosto che un criterio forfettario di determinazione del reddito, che a seguito dell’inasprimento delle regole ad opera del Dl n. 223/06 prevedeva l’obbligo della presentazione dell’interpello disapplicativo. Tuttavia, il momento da cui le nuove condizioni di esonero diventano efficaci ha presentato alcuni aspetti critici. Il dubbio era se esse dovessero entrare in vigore dalla data di efficacia della Finanziaria 2008 (cioè solo a partire dal 1° gennaio 2008), oppure dato che si trattava di disposizioni che andavano a incidere sui criteri applicativi di accertamento in base al test di operatività se potesse essere giusto estendere la loro efficacia anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. La soluzione è stata fornita dalla stessa Agenzia con due documenti: il provvedimento del Direttore delle Entrate n. 23681 e la circolare n. 9/E/2008.