Gerico non può avere la doppia valenza di costituire allo stesso tempo i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici, nonché le gravi incongruenze previste dall’articolo 62 sexies del dl 331/1993. Questo è quanto emerge dalle considerazioni del sottosegretario all’Economia, Mario Lettieri, dopo la risoluzione votata dalla commissione Finanze del Senato. Dunque, se il Fisco riuscirà a convincere il giudice che i risultati degli studi di settore costituiscono gravità, precisione e concordanza, mancherà sempre, di fronte ad un accertamento basato solo su Gerico, la prova delle gravi incongruenze. Il contribuente avrà, quindi, l’interesse ad eccepire la mancanza della prova riferita alle gravi incongruenze richieste dall’articolo 62-sexies del Dl 331/1993. a ciò si devono aggiungere le conseguenze che derivano dalla previsione, inserita durante la conversione del Dl 81/2007 sugli indicatori di normalità economica. La norma dispone che gli indici di normalità economica rappresentano mere presunzioni semplici. Gli uffici finanziari dovranno, quindi, fornire degli elementi probatori che conferiscano alla presunzione i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
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