Gerico battuto ancora

Pubblicato il 18 febbraio 2011 Anche la sentenza 3923 del 17 febbraio 2011, emessa dai giudici di legittimità in tema di accertamento induttivo, si esprime per la non liceità dell’accertamento fiscale esclusivamente fondato sugli standard, quando il commerciante dimostri che il suo esercizio si trova nelle vicinanze di molte attività simili. Essa ribadisce, cioè, che il solo scostamento dagli studi di settore non può essere sufficiente a fondare la pretesa erariale, giacché occorrono altri elementi di supporto.

Nel caso sotto esame, l’utilizzo degli studi di settore come parametri assoluti è infatti errato. Il commerciante al dettaglio cui era stato recapitato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio fiscale – sulle risultanze di Gerico - rettificava i ricavi, determinando così un maggior reddito ed una maggiore Iva dovuta, eccepiva che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo strumento presuntivo era del 7% e che la divergenza era giustificata dalle dimensioni ridotte dell’esercizio commerciale, che non permettevano la completa esposizione dell’assortimento disponibile, oltre che dalla presenza, nelle vicinanze, di numerose altre attività specializzate nello stesso settore.

Vittoria per il contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy