Per la Cassazione – sentenza n. 8634 del 9 aprile scorso – poiché l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione agli uffici delle imposte dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è introdotta per realizzare una maggiore tutela della riservatezza delle indagini penali, la sua assenza non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi né determina l'invalidità dell'atto impositivo eventualmente adottato sulla scorta degli stessi.
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