Garanzie europee ai consumatori

Pubblicato il 24 aprile 2009
Con sentenza depositata ieri nella causa C-509/07, la Corte di giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del credito al consumo (87/102/Cee) sollevata dal Tribunale di Bergamo, ha spiegato che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa italiana, non è necessaria la presenza di un rapporto di esclusiva tra venditore e creditore perché il consumatore possa esercitare, con ricorso, il diritto di risoluzione del contratto ed ottenere la restituzione delle somme già versate al creditore inadempiente.

Con altra pronuncia (causa C- 261/06) - sempre in materia di diritti dei consumatori - la Corte europea è invece intervenuta sulla corretta applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ricordando come gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla detta direttiva e ciò nemmeno per garantire una maggiore tutela dei consumatori.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy