Garanzia decennale difficile per le riparazioni
Pubblicato il 12 maggio 2008
Il principio secondo cui, nel caso di opera di mera riparazione o modificazione di preesistenti edifici o di altre preesistenti cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, non può essere invocata la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., bensì quella ex art. 1667 c.c. (v. C. Cass. n. 24143 del 20 novembre 2007), non è pacifico.
Occorre, infatti, valutare sempre la fattispecie concreta, l’entità dei difetti e l’importanza della parte su cui è stato eseguito l’intervento, per poter risolvere la questione relativa all’applicazione della responsabilità decennale nel caso modificazioni o semplici riparazioni apportate ad un immobile preesistente.