Il Tar dell'Emilia Romagna, sezione prima, con la sentenza n. 93 del 30 gennaio 2009, ha precisato che, in una gara di appalto, è vietato condizionare la partecipazione alla stessa al possesso di una sede operativa nel comune della stazione appaltante; una disposizione di tal genere, contenuta in un bando, sarebbe legittima – precisano i giudici regionali - solo se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente non operante nel Comune possa limitarsi a dichiarare l'intenzione di aprire una sede operativa nell'ambito comunale. In questo caso, infatti, è onere della stazione appaltante richiedere l'apertura effettiva della sede all'impresa che sia risultata aggiudicataria provvisoria. Viceversa, la richiesta di possedere una sede come requisito di ammissione alla gara deve ritenersi del tutto illegittima.
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