Ganasce fiscali, preavvisi trasparenti
Pubblicato il 04 novembre 2008
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 9516/2008, ha precisato che il contribuente ha il pieno diritto di conoscere ed acquisire tutta la documentazione relativa ai preavvisi di fermo amministrativo che scaturiscono da debiti tributari, incluse le modalità di calcolo degli interessi applicati. Nel caso esaminato, un contribuente aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo poiché, dopo notificatogli un preavviso di fermo amministrativo, aveva fatto richiesta di accesso agli atti all'Agenzia delle entrate ed al concessionario della riscossione, senza ottenere alcuna risposta.
Il collegio, dopo aver rilevato che la norma di cui all'art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 241/90 esclude dall'accesso solo gli atti del procedimento tributario che sono stati adottati nel corso di formazione del provvedimento definitivo, ha ritenuto legittima la richiesta del ricorrente, precisando, altresì, come non abbia alcun rilievo, ai fini dell'opponibilità, la circostanza che gli atti siano detenuti da una società di riscossione e quindi da un soggetto privato.