Fusioni transfrontaliere, “guida” all’incorporante

Pubblicato il 22 maggio 2008

Nella riunione di ieri del primo Consiglio dei ministri del Governo Berlusconi sono stati approvati alcuni interventi prioritari con tre distinti decreti legge destinati a entrare subito in vigore con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”. Si tratta del Dl sicurezza, del decreto fiscale e di un decreto con cui si vuole affrontare l’emergenza rifiuti. In questo contesto, trova una cornice normativa più definita anche la materia relativa alle fusioni transfrontaliere. Tra i provvedimenti di ieri, infatti, si segnala anche l’attuazione della direttiva 2005/56/Ce sulle operazioni di merger&acquisition che coinvolgono società appartenenti a stati diversi dei Paesi Ue.

Con l’entrata in vigore della decima direttiva comunitaria, l’Italia riuscirà finalmente a mettere ordine in materia di fusioni intracomunitarie, risolvendo tutta quella serie di problemi che di fatto rendevano impossibile o molto difficile questo genere di operazioni. In particolare, tutti gli Stati che recepiranno la direttiva 2005/56/Ce potranno risolvere, primo fra tutti, un grosso dilemma e cioè la domanda se le normative domestiche dei singoli Stati coinvolti nelle merger fossero sufficientemente allineate per indirizzare su un unico binario le situazioni relative ai diversi ordinamenti. Inoltre, il recepimento della direttiva comunitaria servirà per dirimere ogni questione sulla legge da applicare, soprattutto nei casi in cui le legislazioni nazionali hanno ancora potere discrezionale.

Un problema di relazione tra ordinamenti, nel caso delle fusioni transfrontaliere, si può avere nella materia della nomina dell’esperto preposto alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio. Il decreto legislativo di ieri, che adotta la decima direttiva Ue, prevede alcune regole base:

- se la società incorporante è una società azionaria (Spa), l’esperto italiano (revisore o società di revisione) dovrà essere nominato dal Tribunale italiano;

- l’esperto può essere comune alle varie società;

- è possibile rinunciare all’esperto nelle fusioni che coinvolgono società a base sociale in cui è possibile raccogliere l’unanime consenso dei soci alla rinuncia all’opera dell’esperto.

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