Fusione senza effetti

Pubblicato il 11 settembre 2008
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 300, comma 1, c.p.c. e dell'art. 2504-bis c.c.., qualora una società, costituitasi in giudizio in primo grado a mezzo di procuratore, viene meno per fusione prima dell'udienza collegiale ed il procuratore non dichiara, in udienza, l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido l'appello del convenuto intimato alla società oggetto di fusione e notificato al suo procuratore costituito, non revocato dalla società incorporante. E' questo il principio fissato dalla Cassazione con sentenza n. 21161 del 30 aprile 2008.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Agidae. Ipotesi di accordo del 10/1/2025

20/01/2025

Servizi assistenziali Agidae. Rinnovo Ccnl

20/01/2025

Periodo di comporto legato a indennità INAIL: legittimo per la Cassazione

20/01/2025

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy