Fusione eterogenea con imponibili distinti
Pubblicato il 29 gennaio 2009
Con la risoluzione n. 22/E del 28 gennaio 2009, l’agenzia delle Entrate analizza l’applicabilità dell’articolo 172 del Tuir ad un caso di fusione tra una società a responsabilità limitata e una società in nome collettivo, interpretandolo in modo indiretto e richiamando, contemporaneamente, l’articolo 170 del Tuir, che però non si occupa di fusioni, ma di trasformazione eterogenea. Il caso esaminato dal Fisco è quello di una aggregazione aziendale in cui una Srl incorpora una Snc, subentrando di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo e in ogni rapporto della incorporata. Secondo l’istante, nel caso in esame, deve trovare applicazione solo l’articolo 172, comma 9, in base al quale la retrodatazione della fusione consente all'incorporante di determinare un'unica base imponibile relativa all'intero periodo d'imposta e di presentare un'unica dichiarazione dei redditi, in cui confluiscono anche le operazioni della società incorporata. Di diverso avviso è l’agenzia delle Entrate, che sottolinea come le due società coinvolte nell’operazione sono fiscalmente differenti e scontano imposte diverse: la Srl (incorporante) è soggetta a Ires, mentre la Snc (incorporata) sconta l’Irpef. Dunque, in caso di fusione fiscalmente eterogenea tra una Srl e una Snc trova applicazione oltre all’articolo 172, comma 9, del Tuir anche l’articolo 170. Pertanto, non è possibile definire una posizione debitoria unica per Ires e Irpef, dalla data di effetto della fusione, ma le due società dovranno determinare separatamente il reddito dell’intervallo tra l’inizio del periodo d’imposta e la data da cui ha effetto la fusione.