Fusione con incorporazione, permane il consolidato

Pubblicato il 10 aprile 2008 Nella risoluzione n. 139 del 9 aprile 2008 l’agenzia delle Entrate, intervenendo nell’ambito delle fusioni con incorporazione, stabilisce che l’incorporante può continuare il consolidato con una società prima appartenente al consolidato dell’incorporata, ma con limiti alle perdite pregresse utilizzabili. La partecipazione al consolidato potrà avvenire senza soluzione di continuità e, quindi, a partire dal periodo d’imposta nel quale ha effetto la fusione e relativamente alla residua frazione del triennio in cui ha efficacia l’opzione. La precisazione è offerta in risposta all’interpello presentato per un caso di fusione per incorporazione posta in essere da società aderenti al consolidato in cui la consolidante viene fusa per incorporazione ad opera di una società non inclusa nel consolidato: la circolare 53/E del 2004 in tal caso prevede che la società risultante non venga automaticamente attratta dal regime avviato dalla incorporata ma è necessario che produca istanza d’interpello. L’Agenzia rileva che per quanto riguarda il requisito del controllo (articoli 117 e 120 del Tuir) la fusione per incorporazione non determina alcun cambiamento nella situazione di controllo che la consolidante vantava prima dell’operazione straordinaria nei confronti della consolidata.
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