Fuori dall'attivo fallimentare il mutuo di scopo
Pubblicato il 14 marzo 2011
In caso di concessione di mutuo di scopo, le somme di denaro non entrano nella disponibilità del richiedente fino a che non viene realizzato il risultato finale, scopo del mutuo. Pertanto fino a tale momento, non verificandosi il trasferimento delle somme dal mutuante al mutuatario, il danaro non rientra nell'attivo fallimentare.
E' questa la conclusione alla quale è giunto il Tribunale di Como con sentenza n.
297 dell'11 febbraio 2011, che ha negato l'obbligo della società mutuante di consegnare al curatore le somme di danaro oggetto di un mutuo di scopo. La peculiarità di tale contratto, che si differenzia da quello tipico, è che si perfeziona col solo consenso, senza che sia necessaria la dazione della somma al mutuatario; solo ove avvenga la realizzazione del risultato finale il mutuante emette delegazione di pagamento con cui avviene il trasferimento della somma al richiedente.