La circolare delle Entrate n. 9, paragrafo 2, del 3 marzo 2006, illustra come operare per contrastare l’evasione fiscale, avendo attenzione al commercio delle auto ed agli immobili e profondendo impegno massimo nelle attività di contrasto alle frodi Iva, soprattutto intracomunitaria. L’articolo 60-bis del Dpr 633/72, introdotto dalla Finanziaria 2005 (legge n. 311/04), ha disposto, quando manchi la corresponsione dell’Iva da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, che il cessionario soggetto agli adempimenti ai fini dell’imposta sia obbligato solidalmente al versamento di essa. Questo meccanismo di solidarietà passiva opera, secondo le regole stabilite dal decreto ministeriale attuativo del 22 dicembre 2005, per le cessioni effettuate dal 31 dicembre 2005, che abbiano ad oggetto autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, personal computer, componenti ed accessori, animali vivi della specie bovina, ovina, suina e loro carni fresche.
La circolare 9 contiene anche le linee programmatiche per effettuare le verifiche fiscali, principalmente con riguardo all’annualità 2003, verso i soggetti per i quali non trova applicazione l’istituto della programmazione fiscale. L’ambito soggettivo di controllo va dai contribuenti di rilevanti dimensioni - in particolare, relativamente al settore Iva, quanti abbiano esposto in dichiarazione crediti a rimborso utilizzati in compensazione o riportati al successivo periodo d’imposta, che appaiano rilevanti rispetto all’attività svolta - a tutti gli altri.
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