Ieri di giustizia europea ha emesso tre importanti sentenze nell’ambito degli illeciti nel passaggio dei beni tra gli Stati della Ue (Iva intracomunitaria). Nell’analisi che l’autore fa delle sentenze viene dato particolare rilievo alla decisione rispetto alla causa C-409/04, in merito alla richiesta di pagamento dell’Iva da parte del Fisco inglese nei confronti del venditore per una frode commessa dall’acquirente (i beni non erano stati realmente trasferiti). Nello specifico, la sentenza chiarisce che il fornitore non può essere obbligato a pagare l’Iva nel caso in cui, in buona fede, abbia fornito la prova del trasporto che in seguito si riveli falsa. Il venditore non ha responsabilità se non sia provata la sua partecipazione alla frode fiscale e se ha adottato tutte le misure per assicurarsi che la vendita non lo coinvolgesse in una frode fiscale.
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