Frodi IVA. Contrasto potenziato
Pubblicato il 12 settembre 2013
Il contrasto alle frodi Iva si arricchisce in Europa di strumenti, utili agli Stati membri dell’Unione per fronteggiare nuovi e più complessi raggiri in materia.
Poiché la frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto provoca notevoli perdite di bilancio e incide sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno e poiché di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su vasta scala, il Consiglio europeo ha emanato due direttive - la
2013/42/UE, del 22 luglio 2013, che modifica la
Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA; la
2013/43/UE, sempre del 22 luglio 2013, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi – pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 luglio 2013 (Serie L 201).
Se la prima prevede un meccanismo di “Quick Reation Mechanism” (in acronimo “QRM”) ovvero di reazione rapida a frodi Iva improvvise e consistenti, la seconda agisce sul già esistente meccanismo di “Reverse Charge”, ovvero dell’inversione contabile, con la designazione del destinatario quale soggetto debitore dell’imposta (*), stabilendo la facoltà di applicare temporaneamente questo stesso meccanismo alla cessione di beni e alla prestazione di servizi considerati a rischio di frodi.
Benché, in particolare, il meccanismo dell’inversione contabile fosse già uno strumento a disposizione dei singoli Paesi dell’Ue – la relativa procedura è stabilita all'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE - con l’intervento normativo delle due direttive in commento, quello strumento diverrà misura efficace per la lotta alle frodi Iva non più solo nei settori specifici nei quali già opera.
Subiscono una correzione gli articoli 199 e 199-bis della Direttiva 2006/112/CE e ad essi si aggiunge il 199-ter.
Direttiva 2013/42/UE.
QRM.
Proprio quest’ultimo articolo (il 199-ter) introduce la misura speciale del Meccanismo di Reazione Rapida - “QRM” - che permette di applicare il Reverse Charge per un breve periodo.
Tra i “considerando” della Direttiva n. 2013/42, il punto (6) dice:
“…
una risposta rapida ed eccezionale ad ulteriori casi di frode improvvisa è assicurata nel migliore dei modi dalla misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM), che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato.”.
Differentemente dall’iter interno alla Comunità europea stabilito per il Reverse Charge, con la nuova previsione, in deroga all’articolo 193 della Direttiva Iva, uno Stato membro può applicare, per non più di nove mesi, il meccanismo dell’inversione contabile su determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi.
L’applicazione della misura è subordinata all’invio di una notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri, come pure alla conferma della Commissione, attraverso una procedura che se prima non era in grado di fornire risposte sufficientemente rapide alle richieste di misure urgenti da parte degli Stati membri, ora dovrebbe seguire un percorso sensibilmente più snello.
Così, al fine di garantire che l'esercizio di tale facoltà sia proporzionato al problema, la Commissione, una volta in possesso dei dati pertinenti, dovrebbe oggi disporre di un breve periodo per valutare la notifica e confermare se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM.
Gli Stati membri dovrebbero, a loro volta, avere la possibilità di inviare le proprie osservazioni alla Commissione affinché ne tenga conto e dovrebbero pertanto essere pienamente informati della notifica e delle informazioni supplementari fornite durante la procedura. Inoltre, il Consiglio dovrebbe decidere in merito ad ogni ulteriore applicazione dell'inversione contabile mediante una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.
Notifica.
E’ possibile ricevere parere negativo, entro un mese dalla richiesta di adozione della misura speciale alla Commissione Ue, che in quel caso dovrà informarne lo Stato membro interessato e il comitato Iva.
La conferma va anch’essa effettuata entro il medesimo termine limite; a partire dalla data di ricevimento della notifica, lo Stato membro può adottare la misura speciale.
Direttiva 2013/43/UE.
Infine, la Direttiva 2013/43 prevede di accrescere i settori cui applicare il meccanismo dell’inversione contabile, attraverso l’ampliamento dell’elenco di beni e servizi presentato nel 2009 dalla Commissione europea, includendovi in particolare:
“
le cessioni di gas e di energia elettrica, i servizi di telecomunicazione, le console di gioco, tablet PC e laptop, i cereali, le colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, e i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi”,
settori, questi, maggiormente colpiti dal fenomeno delle frodi Iva.
Così, fino al
31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni di cessione di beni e/o prestazione di servizi di seguito elencate, che vanno dunque ad aggiungersi alle operazioni tradizionalmente tutelate:
"c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;
f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;
h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;
j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.".
_______
Nota(*): normalmente, “
l’Iva è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o prestazione di servizi imponibili (…)”, ex art. 193 della Direttiva Iva.
QUADRO DELLE NORME
1. DIRETTIVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006
2. DIRETTIVA 2013/42/UE del 22 luglio 2013
3. DIRETTIVA 2013/43/UE del 22 luglio 2013