Frode in commercio: risponde di tentativo chi espone nei banchi prodotti con segni mendaci
Pubblicato il 10 marzo 2011
Per la Cassazione – sentenza n.
9276 del 9 marzo 2011 – perché possa ritenersi configurato il reato di tentativo di frode nel commercio non è necessaria l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo indicativa in tal senso “
la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle dichiarate o convenute” e non apparendo necessario l'inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l'esercente.
Va quindi considerata come integrante l'ipotesi dilettuosa in questione anche la mera esposizione sul banco di vendita di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela.