Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili replica - con il Pronto Ordini 237/2016, del 3 novembre - alla richiesta di chiarimenti in ordine alla Formazione professionale continua, sottolineando che l'Ordine territorialmente competente dovrà istituire le richieste di accreditamento delle attività formative realizzate dai soggetti interessati (anche quelle giunte fuori tempo). Uno volta espletata, l'attività istruttoria va rappresentata analiticamente, nella apposita sezione del Portale.
Non l'Ordine, piuttosto il Consiglio Nazionale è unico deputato a rigettare o giudicare inammissibile la richiesta presentata. Ove questa venga accolta, sarà ancora il Consiglio Nazionale ad avere competenza sull'attribuzione dei cfp alle attività formative.
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